CENNI STORICI

La Penitenzieria Apostolica è il più antico Dicastero e il primo dei Tribunali della Curia Romana.

Le sue origini risalgono alla fine del XII secolo, quando lo sviluppo del diritto canonico, il rafforzamento dottrinale della plenitudo potestatis del pontefice e l’incremento dei pellegrinaggi penitenziali presso la Sede Apostolica comportarono un consistente aumento delle richieste da ogni parte d’Europa per l’assoluzione dalle censure e la dispensa dalle norme canoniche. Per potervi far fronte, i Papi delegarono le facoltà di trattare determinate materie ad un Cardinale, designato nelle fonti dapprima come poenitentiarius papae, poi come poenitentiarius generalis e, dai decenni conclusivi del XIII secolo, come maior poenitentiarius.

Compito del poenitentiarius papae era inizialmente quello di ascoltare le confessioni e di dirimere per conto del Pontefice casi complicati. Con il passare del tempo, le sue competenze si estesero progressivamente ad una lunga serie di materie trattate in foro esterno (simonia, incendi, omicidi, impedimenti matrimoniali, falsificazione di documenti papali, rapporti con gli infedeli, brigantaggio contro i pellegrini, irregolarità, apostasia...), che diedero luogo alla redazione di litterae in favore dei ricorrenti. Con l’ampliarsi delle competenze, venne conseguentemente a formarsi attorno al Cardinale un ufficio curiale, incaricato dell’esame delle suppliche e della spedizione delle lettere; inoltre, vennero posti sotto l’autorità del Penitenziere Maggiore i poenitentiarii minores, quegli ecclesiastici, secolari e regolari, che sin da epoche più remote svolgevano il ministero di ascoltare le confessioni presso le principali Basiliche di Roma.

Nel XIV secolo, durante il periodo avignonese, la Penitenzieria ampliò ulteriormente i propri poteri, i Papi ne curarono l’organizzazione con nuovi statuti e i Cardinali Penitenzieri furono scelti tra i personaggi più colti e rappresentativi della Curia Romana. Con la costituzione Ne Romani, promulgata da Papa Clemente V durante il Concilio di Vienne del 1311, fu stabilito che il Penitenziere Maggiore non dovesse decadere dall’ufficio alla morte del Pontefice, ma che rimanesse in carica anche durante la Sede Vacante.

Fra la metà del Quattrocento e i decenni iniziali del Cinquecento, la Penitenzieria Apostolica visse la fase di maggior splendore. Per avere un’idea di quali fossero a quest’epoca le competenze del Dicastero, che arrivò ad impiegare circa 200 persone, basta scorrere l’elenco delle tasse richieste ai ricorrenti per la spedizione delle lettere relativo al pontificato di Clemente VII (1523-1534): dispense matrimoniali dagli impedimenti; licenze per la promozione agli ordini sacri in deroga alla normativa vigente; dispensa dall’illegittimità dei natali per la promozione agli ordini sacri; commutazione dei voti religiosi o dei voti di compiere pellegrinaggi; assoluzioni per omicidio, violenza nei confronti di chierici, simonia; licenze varie in favore di regolari, come quelle relative al trasferimento da una casa a un’altra o da un ordine a un altro; assoluzioni per spergiuro. A ciò si aggiunga che la Penitenzieria estendeva le proprie competenze anche nei riguardi dei non cristiani, specificamente degli ebrei.

Una così vasta attività finì per interferire con le competenze di altri organismi ecclesiastici, come nel caso di persone sospette di eresia, il cui giudizio spettava ai tribunali periferici dell’Inquisizione o alla congregazione romana del Sant’Uffizio. Non deve perciò destare meraviglia se la Penitenzieria, in questo periodo di grande vitalità, divenne anche bersaglio di critiche. Le denunce circa gli abusi commessi dai membri dell’ufficio si moltiplicarono ulteriormente all’epoca del Concilio di Trento: i padri conciliari lamentavano l’eccessiva facilità con la quale venivano concesse tanto le dispense matrimoniali quanto le grazie in favore dei religiosi. Queste critiche portarono alla riforma della Penitenzieria Apostolica, attuata nel 1569 dal Papa S. Pio V.

Con una prima costituzione, Tempus et necessitas, del 1° maggio 1569, il Pontefice sollevò dall’incarico tutto il personale, dal Penitenziere Maggiore fino all’ultimo degli scrittori; con la costituzione Ut bonus paterfamilias, del 18 maggio, rifondò l’ufficio, limitando le attribuzioni del Penitenziere Maggiore al solo foro interno. Lo stesso giorno infine, con la costituzione In omnibus rebus, furono stabilite le mansioni degli officiali del Dicastero, che comprendeva, oltre al Penitenziere Maggiore, un Reggente, un Datario, un Correttore, un maestro in teologia (Teologo), un dottore in diritto canonico (Canonista), due procuratori, due scrittori e un Sigillatore. Le riforme di S. Pio V costituirono per circa due secoli il quadro normativo di riferimento della struttura e del funzionamento della Penitenzieria.

Un ulteriore riordino si ebbe durante il pontificato di Prospero Lambertini (Benedetto XIV, 1740-1758), il quale aveva ricoperto la carica di Canonista della Penitenzieria Apostolica prima di salire al soglio pontificio. Egli, con le costituzioni Pastor bonus e In apostolicae, datate entrambe al 13 aprile 1744, ribadì le facoltà del Penitenziere Maggiore e le mansioni degli officiali.

La Penitenzieria Apostolica fu l’unico fra tutti i Dicasteri della Curia Romana che riuscì a funzionare, in modo clandestino, durante il periodo in cui Roma restò sotto l’occupazione napoleonica (1808-1814). Come è possibile ricostruire dalle cronache manoscritte redatte dagli officiali dell’ufficio, durante questi anni difficili le facoltà del Tribunale erano continuamente delegate e subdelegate per far fronte ai subitanei cambiamenti degli officiali, quando questi venivano arrestati o deportati.

Nella seconda metà dell’Ottocento, in seguito all’Unità d’Italia, la Penitenzieria svolse una singolare attività di consulenza teologico-canonistica per cercare di regolare nel migliore dei modi i conflitti insorti tra il Regno d’Italia e la Santa Sede. Molti vescovi e fedeli laici ricorsero alla Penitenzieria, per ottenere orientamenti circa i rapporti da tenere col nuovo potere politico e sulle questioni connesse all’applicazione della legislazione sui beni ecclesiastici.

Nell’ambito del suo disegno di riforma della Curia Romana, con la costituzione Sapienti consilio del 29 giugno 1908 il Papa S. Pio X limitò nuovamente le competenze della Penitenzieria, qualificandola come tribunale di grazia per il solo foro interno e di decisioni per i casi di coscienza. Un modesto ritocco alla riforma di S. Pio X verrà deciso dal successore Benedetto XV, che nel concistoro del 22 marzo del 1917 trasferì dal Sant’Uffizio alla Penitenzieria la competenza sulle indulgenze.

Una nuova riforma dell’organico, delle funzioni degli officiali e del modo di trattare le cause, ispirata dal Cardinale Penitenziere Lorenzo Lauri, venne attuata da Pio XI con la costituzione Quae divinitus del 25 marzo 1935, che a tutt’oggi rappresenta la colonna portante del diritto sostanziale e procedurale della Penitenzieria. La fisionomia e le relative competenze del Dicastero tracciate dalla Sapienti consilio e dalla Quae divinitus furono infine recepite dalla riforma della Curia Romana disegnata dalla costituzione Regimini Ecclesiae di Paolo VI (1967).

Attualmente, le competenze della Penitenzieria sono regolate dagli articoli 190-193 della Costituzione apostolica Praedicate Evangelium di Papa Francesco (19 marzo 2022).

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